I testi delle leggi qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633.
LA PUBBLICAZIONE DI QUESTI TESTI NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'
DPR 547/55 articolo 244
Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:
a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
b) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.
Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative
apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione,
il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.
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