I testi delle leggi qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633.
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DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14 GENNAIO
1985
(G.U. 19-1-1985, n 16)
ATTRIBUZIONE AD ALCUNI MATERIALI DELLA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 0
(ZERO) PREVISTA DALL'ALLEGATO A1.1 AL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1984:
<<CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI
AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI>>.
Art.1.
1. Ai materiali di seguito elencati è attribuita la classe di
reazione al fuoco 0 (zero) senza che siano sottoposti alla prova di non
combustibilità ISO/DIS 1182.2 prevista dall'allegato A1.1 al D.M.
26-6-1984 citato in premessa:
- materiali da costruzione, compatti o
espansi a base di ossidi metallici, (ossido di calcio, magnesio, silicio,
alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati
di calcio e altri) privi di legamenti organici;
- materiali isolanti a
base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di
legamenti organici;
- materiali costituiti da metalli con o senza
finitura superficiale a base inorganica.
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